Art. 2.

      1. Nei procedimenti camerali civili di competenza del tribunale per i minorenni, l'autorità giudiziaria, preferibilmente prima dell'esercizio del potere d'iniziativa disciplinato dall'articolo 336, primo comma, del codice civile, può fare ricorso, con il consenso delle parti, alla mediazione giudiziaria, al fine di tutelare in modo più adeguato l'interesse del minore e, attraverso l'incontro dei soggetti coinvolti nella controversia, ottenere la risoluzione di essa, la conciliazione degli interessati e il raggiungimento di un accordo che eviti il procedimento giudiziario o ponga fine al medesimo.
      2. Nei procedimenti di cui al comma 1 la mediazione può essere attuata allo

 

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scopo di favorire il superamento di situazioni pregiudizievoli per il minore non solo nell'ambito familiare, ma anche in quello scolastico e in ogni altro settore nel quale l'autorità giudiziaria ritenga di poter attuare in tal modo la più completa tutela del minore.
      3. Alla mediazione può farsi luogo anche in ogni altro procedimento civile di competenza del tribunale per i minorenni.
      4. In caso di esito positivo della mediazione, l'intesa raggiunta acquista efficacia con l'omologazione del tribunale per i minorenni, che ne valuta la rispondenza all'interesse del minore.